Art. 20.
(Trattamento delle notizie personali).

      1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali, o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 15 e 18.
      2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

 

Pag. 38


      3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.